7/6/2021

Bonus 110 Vicenza

Bonus 110 Vicenza

Super bonus 110% Vicenza

Tra i bonus edilizi disponibili nel 2021, c’è il superbonus 110%, prorogato dalla legge di Bilancio 2021 fino al 30 giugno 2022 (con possibilità di arrivare, in determinati casi, fino al 31 dicembre 2022) ed ampliato a nuovi interventi e soggetti beneficiari. 

Tale bonus  eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Con riguardo all’ambito soggettivo, con la modifica apportata dalla Manovra sono ora inclusi fra i soggetti beneficiari le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In pratica, a seguito della correzione introdotta dalla legge di Bilancio, possono fruire della maxi detrazione anche i proprietari ed i comproprietari (persone fisiche) di un edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari.

Per accedere al superbonus dobbiamo distinguere le tipologie di interventi da eseguire, ovvero interventi trainanti ed interventi trainati.

Per usufruire del 110% dobbiamo, sul nostro edificio, eseguire uno di questi interventi detti “trainanti” per ottenere il salto di due classi energetiche:

  • Isolamento termico di una superficie opaca maggiore del 25 % (cappotto)
  • Rifacimento dell’impianto di riscaldamento
  • Interventi di miglioramento o adeguamento sismico 

Con l’esecuzione di uno degli interventi precedenti possiamo “trainare” altri interventi quali:

  • Impianto fotovoltaico
  • Sostituzione infissi
  • Colonnina ricarica auto
  • Sistema di accumulo energia
  • Eliminazione barriere architettoniche

Con la legge di Bilancio sono stati ammessi tra gli interventi di isolamento termico detrabili al 110% quelli per la coibentazione del tetto, anche in presenza di locali sottotetto non riscaldati e sono stati ammessi tra gli edifici che accedono al super ecobonus per interventi di risparmio energetico quelli privi di APE perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine dei lavori, anche in caso di demolizione e ricostruzione o ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

La Manovra ha poi incluso tra gli interventi trainati che possono beneficiare del superbonus del 110% l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici e quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis comma 1, lett. e) del TUIR, non solo qualora siano effettuati a favore dei soggetti portatori di handicap, ma anche nel caso in cui siano realizzati a favore di persone di età superiore a 65 anni. 

Come accennato precedentemente, la legge di Bilancio 2021 ha esteso la maxi detrazione fino al 30 giungo 2022, con ripartizione in 4 rate per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (mentre per la spesa sostenute nel 2021 il superbonus è recuperabile in 5 rate).

Per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) ed enti equivalenti, in caso di interventi di efficienza energetica, l’agevolazione è prorogata - dal precedente termine del 30 giugno 2022 - fino al 31 dicembre 2022, con ripartizione in 4 quote annuali di pari importo della parte di spesa sostenuta a partire dal 1° luglio 2022. Il periodo agevolato potrà estendersi fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini o su edifici con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari - lettera a) del comma 9 dell’art. 119 del decreto Rilancio - per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento.

Per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti equivalenti - lettera c) del comma 9 dell’art. 119 del decreto Rilancio - nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Ai sensi dell’art. 1 comma 74 della legge di Bilancio 2021, l’efficacia delle proroghe è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Per maggiori chiarimenti leggi la pagina sul sito dell'agenzia entrate